Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (1/a).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1949, n. 193. (1/a) L'art. 2 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 7 D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia (2).
(2) La presente disposizione ha modificato implicitamente l'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170, che, a sua volta, aveva sostituito l'art. 57 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Vedi, anche, l'articolo unico L. 7 novembre 1957, n. 1051 che, nel dettare i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, fa espresso riferimento alla disposizione in esame. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia penale e per prestazioni stragiudiziali sono attualmente determinati dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
2. I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.