1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".
(omissis)
Art. 37 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche; b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale; c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche; b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata; b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.