HomeFormazione ProfessionaleEsame di StatoRequisiti

REQUISITI

 

Il DPR 328/2001 recita:

Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 35
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".

(omissis)

Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 39
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.


Cerca
Quesiti
Contributi
Negozio
Email
PEC
Il Chimico Italiano
EuCheMs-2010
Formazione
Lavoro
Eventi