La laurea in tossicologia del farmaco, dell’ambiente e degli alimenti consente l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico e quindi poter chiedere l’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Chimici?
Questa laurea rientra nella classe 24 DPR 328/01(ora L-29) e quindi consente l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di chimico.
Per l’ammissione all’Esame di Stato è necessario aver svolto un periodo di tirocinio?
Allo stato attuale per i laureati nelle classi LM-54, LM-71, LM-13, L-27 ed L-29 non è richiesto un periodo di tirocinio per sostenere L’Esame di Stato e neppure per l’iscrizione all’Albo.
Qual è la prassi per essere ammesso all’Esame di Stato?
Presentare domanda di ammissione presso un’Università sede di esami di Stato (tutte quelle nelle quali sia presente un corso delle classi LM-54, (in precedenza denominato 62/s), LM-71 (in precedenza denominata classe 81/s), LM-13 (in precedenza denominata14/s) o alle classi di laurea triennale L-27 (in precedenza denominata classe) 21 ed L-29 (in precedenza denominata classe 24). La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti dalle Università e delle ricevute di versamento delle tasse governative. Per maggiori informazioni sull’ammissione all’Esame di Stato visitare i siti delle singole Università.
Quale attività può svolgere il laureato in Chimica o Chimica Industriale che non abbia ancora superato l’Esame di Stato?
L’obbligo del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico con il superamento dell’Esame di Stato esiste solo per lo svolgimento della libera professione e per l’inserimento in alcune attività pubbliche o private se, queste ultime, sono regolamentate da leggi specifiche.
Chi stabilisce quali classi di laurea possono accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico?
Questa possibilità viene stabilita esclusivamente da leggi dello Stato sulle quali il Consiglio Nazionale dei Chimici non ha possibilità d’intervento.
Il Decreto Interministeriale del 05.05.2004 equipara il diploma di laurea in Farmacia col vecchio ordinamento, alla nuova classe di laurea specialistica 14/s, questi laureati possono sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico?
No, il Decreto Interministeriale equipara i laureati in Farmacia col vecchio ordinamento solo ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
I laureati in C.T.F. col vecchio ordinamento possono accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico?
No, salvo modifiche del DPR 328/01, per ora non attuate. Allo stato attuale solo i laureati in CTF con il nuovo ordinamento possono accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di chimico.
I laureati in Farmacia possono accedere all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico?
I laureati col nuovo ordinamento delle classi LM-54, LM-71 e LM- 13 ed i laureati col vecchio ordinamento in Chimica e/o Chimica Industriale possono accedere e successivamente chiedere l’iscrizione nella sezione A dell’Albo.
E’ possibile l’iscrizione a più Albi professionali?
Si purché si sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere agli Esami di Stato specifici per ogni categoria professionale.
I laureati col vecchio ordinamento che vogliano sostenere l’Esame di Stato dopo il 31.12.2006 devono farlo con la nuova formula?
Tutti coloro che si laureano col vecchio ordinamento,a partire dalla prima sessione del 2009 dovranno sostenere l'Esame di Stato con la nuova formula.
Il D.L. 233/06 convertito in legge 248/06 (c.d. decreto Bersani) ha modificato le prove per l’Esame di Stato?