L’art. 16, comma 7, del D.L. 28 novembre 2008, n. 185, cd. "anti-crisi", convertito - con modifiche - nella legge 29 gennaio 2009, n.2, prevede che:
“I professionisti [leggi "Tutti gli"] iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
E allo stesso comma è altresì previsto che:
“Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.”
In relazione a quanto sopra emergono due diversi adempimenti, il primo in capo a tutti gli iscritti, risolvibile attraverso:
a) La comunicazione di un indirizzo PEC al proprio ordine territoriale
b) L’acquisizione di un indirizzo PEC, con la richiesta dello stesso al Consiglio Nazionale, e la contestuale comunicazione dello stesso, attraverso il CNC, per gli adempimenti di legge.
Il secondo adempimento, in carico ai singoli ordini territoriali, sarà risolto attraverso la realizzazione di un sito internet centralizzato contenente pagine dedicate, ad ogni singolo ordine territoriale, da cui accedere ad un database riservato alle pubbliche amministrazioni.