PRINCIPALI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE RILEVANTI AI FINI DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO.
Corte Suprema di Cassazione sez. VI Sentenza n. 1048 del 23/10/1985 Sussistenza ipotesi reato di cui all’art.348 c.p. nel caso di analisi a fini diagnostici compiute da laureati in medicina poiché l’esecuzione di analisi è demandata, come attività professionale rivolta in maniera indifferenziata alla generalità degli utenti, a chimici analisti. Corte Suprema di Cassazione Penale Sez. III Sentenza n. 860 del 23/04/1986 Furiati e altro ric. Professioni intellettuali Società divieto di costituzione in forma diversa da quella consentita, di società con scopo di prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale
Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite Penali Sentenza n.2 del 26/04/1990 Esercizio abusivo della professione per avere gli imputati esercitato la professione di chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente nella direzione di laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nell’effettuazione delle suddette analisi e nella sottoscrizione dei referti
Corte Suprema di Cassazione Sez. Penale Sentenza 17 marzo 1995, Dolmen Compito della tariffa professionale non è quello di definire le competenze dei singoli professionisti, a cui provvede la legge, è altresì vero che le tariffe possono costituire, tuttavia, un indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti della professione, ma ciò solo con riferimento al momento finale e cioè all’oggetto della professione, e non necessariamente con riferimento alle attività intermedie.
Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 9500/97 Impossibilità per i professionisti di costituire società allo scopo di fornire prestazioni chimico-cliniche. Rimane consentita solo la possibilità di operare attraverso “l’associazione di professionisti muniti dei necessari titoli di abilitazione professionale”. Corte Suprema di Cassazione Sez. III Sentenza n. 7023/99 Allegri c/ Provincia di Genova Emissioni in atmosfera: “devono essere redatte dagli iscritti all’albo dei chimici le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni.
Corte Suprema di Cassazione Sez. III Sentenza 9493/99 Allegri c/ Provincia di Genova Emissioni in atmosfera “ Analisi chimiche delle emissioni quando costituiscono il momento finale dell’attività professionale del redattore non possono che essere effettuate che da un chimico, diversamente qualora dette analisi costituiscano accertamento di funzionamento dell’impianto di abbattimento dei fumi e di contenimento delle emissioni inquinanti, data la loro strumentalità e funzionalità ben possono essere effettuate anche da un ingegnere chimico”. Corte Suprema di Cassazione Penale Sez. III Sentenza n. 860 del 23/04/1986 Furiati e altro ric. Professioni intellettuali Società divieto di costituzione in forma diversa da quella consentita, di società con scopo di prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale
Corte Suprema di Cassazione Sez. I Sentenza 9507/99 Protecne S.p.a./ Azienda regionale Unità sanitaria locale n.3/ Piemonte Prestazione d’opera intellettuale – riservate ad iscritti all’Albo – Contratto concluso da società di capitali Nullità del contratto – Circostanza che la prestazione sia stata eseguita da professionista iscritto –irrilevanza.
Corte Suprema di Cassazione Sez. I Sentenza n.9507/99 Protecne Spa c/ Azienda regionale Unità sanitaria locale n. 3/ Piemonte Nullità dei contratti conclusi da società di capitali aventi ad oggetto la prestazione di un opera intellettuale professionale (ancorché riservata agli ingegneri) stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994 n. 109.
Corte Suprema di Cassazione - IV° SEZIONE PENALE Sentenza n.199 del 06.02.2008, depositata il 03.06.2008
"Possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale (cfr.altresì, Cass. sez. VI 30-1 1-1998, n. 795, Marazzi ed altro; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli)".
PRINCIPALI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RILEVANTI AI FINI DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO.
Corte Cost. sentenza del 1976 n.17 La Corte dichiara infondata la questione di legittimità della L. 23 novembre 1987 n.1815, poiché la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia alle professioni intellettuali per cui la legge a norma dell’art. 2229 del c.c. richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali. Per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, l'art.1 della legge n.1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizo in forma associativa purché l'associazione stessa si costituisca tra persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di specifiche attività e secondo la normativa prescritta.
Corte Cost. 14-23 gennaio 1988 n.71 Giudizio di legittimità Costituzionale in via incidentale. La Corte con ordinanza dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 23 novembre 1987 n.1815 (Disciplina degli studi di assistenza e consulenza ) sollevata in riferimento agli artt.3, 4, e 41 della Costituzione.
Corte Cost. 26 gennaio1990 n.29 La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.23 secondo comma, del D.P.R: 27 marzo 1969, n.128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) nella parte in cui non prevede nell’organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. I giudici della Consulta hanno affermato che la specifica capacità dei biologi e dei chimici in ordine all’esecuzione, rispettivamente, delle analisi biologiche e chimico-cliniche, precisando al tempo stesso che rientrano nella competenza professionale propria dei medici i prelievi dalla persona e i giudizi diagnostici. La Corte ha inoltre ribadendo la propria giurisprudenza in ordine all’art. 33 Cost., ha affermato il principio della Professionalità specifica occorre cioè che nell’interesse della collettività e dei committenti, il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale in base a conoscenze sufficientemente approfondite.
Corte Cost. 21 luglio 1995 n.345 Consiglio Naz. Ord. Chimici Lazio c/ Pelletti, Cons. di Stato 1995, II ,1320 Non contrasta con gli art. 3 e33 Cost. l’art. 3 comma 1 della L. 24 maggio 1967 n.396, sulla pretesa illegittima espansione della professione dei biologi nel settore chimico, atteso che l’elenco, ivi dettato degli oggetti della predetta professione, pur se inclusivo di tutte le attività professionali consentite a norma di legge e regolamento, è comunque preordinato ad assicurare la certezza delle prestazioni richiedibili “dal punto di vista biologico” ossia in funzione delle esigenze degli organismi viventi, avendo riguardo all’utilità o dannosità a questi derivabili dall’uso o dalla presenza di date sostanze organiche o inorganiche, senza appannare la professione dei chimici e tenuto presente altresì, che esistono zone di concorrenza parziale e interdisciplinare sempre maggiormente necessarie in una società via via più complessa, di fronte alle quali l’accertamento ed il riconoscimento negli ordinamenti di categoria della specifica professionalità ai sensi dell’art.33 cost., non può essere ispirata ad una interpretazione in chiave di generale esclusività monopolistica.