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TARIFFE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”), convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, tra l’altro:

 

Articolo 2, comma 1

 

  1.  In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

 

    a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(omissis)

 

Articolo 2, comma 2

  2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

(omissis)

 

Pertanto la tariffa professionale, a sensi di legge, NON è abrogata, bensì viene dichiarata “non obbligatoria” in tutti i casi diversi da quelli individuati dal comma 2.

 

 

Adeguamento ISTAT delle Parcelle Professionali

La tariffa della professione di chimico, risalente al 1986 (D.M. 25 marzo 1986, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 172, del 26 luglio 1986), risulta, a tutta evidenza non idonea a costituire alcuna distorsione del mercato dopo 20 anni di inflazione. Tuttavia, nel rispetto della lettera della norma il Consiglio Nazionale dei Chimici avverte che gli importi indicati o ricavati dalla tariffa professionale devono essere intesi esclusivamente come utile indicazione per i professionisti ed i loro clienti, al fine della libera contrattazione fra le parti e fatta salva la previsione di cui al citato articolo 2, comma 2.

 

Anche in tale prospettiva, tuttavia, la tariffa non costituirebbe alcun utile riferimento al mercato delle prestazioni della professione di chimico se non si tenesse conto, nella valutazione, dell’inflazione monetaria intervenuta. In altri termini non è realisticamente immaginabile, per evidenti motivi di congruità, che una indicazione tariffaria datata da oltre venti anni possa essere utile ad orientare alcuno nella valutazione delle offerte di prestazioni professionali da parte di professionisti chimici.

 

Il chimico professionista ed i suoi clienti, pertanto, terranno debito conto, nelle rispettive valutazioni, della circostanza che il decoro professionale non può essere stimato per il chimico in misura sensibilmente diversa da quello di altre professioni tecnico-scientifiche.

 

Quale orientamento per la libera contrattazione fra le parti, è, dunque, utile disporre dei valori rivalutati della tariffa ormai “storica” e non obbligatoria. Per tal fine pubblichiamo le tabelle e le formule per il calcolo della rivalutazione ISTAT delle parcelle professionali.

 

Calcolo della rivalutazione

Per tradurre i dati espressi dai numeri indici ISTAT in valori percentuali sugli importi

considerati, quando gli indici sono calcolati su  BASE DIVERSA occorre tener conto

dei “coefficienti di raccordo”. E' questo il caso della rivalutazione dei valori

indicati dalla Tariffa professionale dei chimici.

 

Si vogliano rivalutare a dicembre 2009 (indice 135,8 con base 1995=100), i valori di

marzo 1986 (indice 105,1 con base 1985=100). Il coefficiente di raccordo 'C ', tra

indici con base 1985 ed indici con base 1995 è 1,6864 (vedi tabella sotto riportata)

La formula generale è: 

A = B x I2 / I1 x C

 

 

 

dove :

A  =  Importo rivalutato alla data finale

I2  =  Indice ISTAT FOI (esclusi tabacchi) alla data finale  (dicembre 2009 = 135,8)

I1   =  Indice ISTAT FOI data iniziale  (mar 1986 = 105,1)

B  =  Importo da rivalutare desunto dal tariffario del 1986

C  =  coefficiente di raccordo  (1986-1995 = 1,6864)

 

Ed esplicitando:

 

A = B x 135,8  / 105,1 x 1,6864

 

Ossia: 

A = B x 2,1790

 

dove: 

A = Importo rivalutato a dicembre 2009

B = Importo desunto dal tariffario del 1986. 

 

Il professionista che, in base alla libera contrattazione tra le parti intenda proporre una parcella corrispondente al “minimo tariffario non obbligatorio” rivalutato a dicembre 2009 moltiplicherà  i valori desunti dalla tariffa del 1986 per il coefficiente di rivalutazione 2,1790.

 

Il cliente che intenda valutare la parcella oggi proposta dal professionista chimico, con riferimento al “minimo tariffario non obbligatorio rivalutato” potrà dividere l’importo della parcella per il coefficiente 2,1790 e confrontare il valore ottenuto con gli importi desunti dal tariffario.

 

Naturalmente, ove necessario, la trasformazione della tariffa da lire ad Euro può essere effettuata indifferentemente sull’importo iniziale o su quello finale.

 

Tabella Adeguamento ISTAT delle Tariffe

 

 

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NORMATIVA RICHIAMATA

 

-Legge 4 agosto 2006 n.248

 

-D.M. 25 marzo 1986 - Adeguamento della tariffa professionale dei chimici

 


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